LEGGE 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni


Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese all'estero.

Art. 1


  1. Il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a promuovere la costituzione di una Società finanziaria per azioni, denominata Società italiana per le imprese all'estero - SIMEST S.p.a., con sede in Roma, avente per oggetto la partecipazione ad imprese e società all'estero promosse o partecipate da imprese italiane ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno stato dell’Unione europea, controllate da imprese italiane, nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche.
  2. La SIMEST S.p.a., anche avvalendosi, in base ad apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), provvede in particolare, sulla base di programmi che evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:

    1. a promuovere la costituzione di società all'estero da parte di società ed imprese, anche cooperative, e loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati;
    2. a partecipare, con quote di minoranza, nel limite indicato all'art. 3, comma 1, a società ed imprese all'estero, anche già costituite;
    3. a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di opzione di quote o azioni delle società ed imprese di cui alle lettere a) e b), con il limite previsto alla lettera b);
    4. a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e ad altri accordi di cooperazione tra società ed imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b);
    5. ad effettuare, a favore delle società ed imprese partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria;
    6. ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilità, anche mediante apposite convenzioni, preordinate alla costituzione di società ed imprese all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
    7. a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle società ed imprese, nel rispetto del limite di cui alla lettera b);
    8. a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi e società consortili fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

      h-bis) a concedere finanziamenti di durata non superiore ad otto anni, di cui alla lettera b), alle imprese o società estere in misura non eccedente il 25 per cento dell’impegno finanziario previsto dal programma economico dell’impresa o società estera; tale limite è aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferirti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonché all’impegno previsto dal programma economico dell’impresa o società estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS),  dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla International Finanzial Corporation (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui  lo Stato italiano è membro;

      h-ter) a partecipare a società italiane o estere che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all’estero, quali società finanziarie, assicurative, di leasing e di factoring e di general trading;

      h-quater) a costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusivo affare;

      h-quinquies) in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attività produttive, a gestire i fondi di cui al comma 1 dell’articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonché i fondi rotativi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell’articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
  3. Le finalità di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi e società consortili di cui alla lettera h) del medesimo comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. In tali casi il pagamento dei corrispettivi, secondo i valori di mercato, da parte dell'impresa italiana o mista interessata può essere subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili di esercizio dell'impresa mista.
  4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST S.p.a. non può essere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98 milioni di azioni del valore nominale di lire mille ciascuna, ed è sottoscritto per 50 milioni di azioni dal Ministro del commercio con l'estero, o da un suo delegato, per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso può essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche in deroga al proprio statuto. Il residuo capitale sociale può essere sottoscritto da enti pubblici, da regioni nonché dalle provincie autonome di Trento e Bolzano e da società finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni e dalle provincie autonome, da istituti ed aziende di credito ammessi ad operare ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, nel rispetto della relativa normativa di vigilanza, da associazioni imprenditoriali di categoria delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da società a partecipazione statale.
  5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui riservati allo Stato. I predetti aumenti di capitale possono essere sottoscritti anche dagli altri soggetti indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote di partecipazione rispettivamente detenute.
  6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. è composto da undici membri*, di cui sei su indicazione del MISE compreso il presidente, dei quali due designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze; uno su proposta  delle Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le nomine dei componenti degli organi sociali della SIMESt S.p.a. sono effettuate dall’assemblea. (*attualmente ridotto a sette componenti ai sensi dell’articolo 71 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.)
  7. Il collegio sindacale della SIMEST S.p.a. è formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.
  8. La SIMEST S.p.a. è regolata da un proprio statuto ed è soggetta alla normativa sulle società per azioni.

Art. 2


  1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), all'uopo allargato al Ministro delle partecipazioni statali, anche con riferimento a specifiche iniziative di rilevante interesse nazionale, formula le linee direttrici per gli interventi della SIMEST S.p.a., con particolare riguardo ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorità e ai limiti degli interventi, e ne verifica il rispetto. In ogni caso gli interventi della società devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative partecipate.
  2. Con deliberazione del Comitato interministeriale per al programmazione economica potranno essere individuati Paesi o aree geografiche di interesse prioritario ai fini degli interventi della SIMEST S.p.a..
  3. Il Ministro del commercio con l'estero riferisce al Comitato interministeriale per la politica economica estera sull'attuazione della presente legge nonché, annualmente, al Parlamento.

Art. 3


  1. Le partecipazioni acquisite dalla SIMEST S.p.a. ai sensi dell'articolo 1 non possono superare di norma la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società o impresa e devono essere cedute, a prezzo non inferiore ai valori correnti, entro otto anni dalla prima acquisizione. Il CIPE, con propria delibera adottata su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce:

    1. le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione può essere aumentato;
    2. le ipotesi in cui il termine per la cessione può essere prorogato;
    3. le ipotesi in cui, in ragione dell’uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite massimo di partecipazione o l’obbligo di cessione;
    4. le ipotesi in cui la SIMEST S.p.a. può essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di società di diritto italiano interamente destinati a realizzare l’acquisizione di partecipazioni di imprese o società all’estero

      1-bis. La quota del 25 per cento di cui al comma 1 può essere incrementata fino al 49 per cento qualora oggetto della partecipazione sia la costituzione di parchi industriali, destinati a promuovere e accogliere in forma organizzata gli investimenti all’estero delle imprese italiane.
  2. L'acquisizione di partecipazioni da parte della SIMEST S.p.a è subordinata all'impegno degli altri azionisti o di terzi a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicati al comma 1.
  3. (soppresso)
  4. Una quota delle partecipazioni complessivamente assunte deve essere effettuata mediante il conferimento di servizi o comunque destinata all'acquisizione di questi. Tale quota è determinata ogni anno dal Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
  5. Gli utili conseguiti dalla SIMEST S.p.a., anche per la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti agli azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili di competenza del Ministro del commercio con l'estero affluisce all’entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di spesa del Ministero del commercio con l'estero per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
  6. Allo scioglimento della SIMEST S.p.a il relativo patrimonio è ripartito tra i soci. La quota di proprietà dello Stato è riservata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4


  1. Il soggetto gestore del fondo di cui all’art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. e aventi sede in Paesi non facenti parte dell’Unione europea, alle modalità, condizioni e importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l’articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.
  2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella società o impresa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e relative norme d'attuazione.
  3. Gli operatori italiani che partecipano a società e imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione dei crediti all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE.

Art. 5


  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento dell'art. 2 della legge n. 394 del 1981 e partecipazione ad imprese miste all'estero".
  2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N.B. I riferimenti al Ministero/Ministro del Commercio con l’Estero e/o delle Attività Produttive, sono da riferirsi, attualmente, al Ministero/Ministro dello Sviluppo Economico.


Decreto-legge n. 35 del 2005 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005. 

Art. 1 commi 6, 12 e 14.


comma 6 -  Il limite massimo di intervento della SIMEST S.p.a., come previsto dalla legge del 24 aprile 1990, n. 100 è elevato al 49 per cento per gli investimenti all’estero che riguardano attività aggiuntiva delle imprese, derivanti da acquisizioni di imprese, “joint-venture” o altro e che garantiscano il mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione.

comma 12 -  I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge del 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 143 e della legge del 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all’estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive.

comma 14 – Allo scopo di favorire l’attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorare l’efficienza nei processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla SIMEST S.p.a. ai sensi dell’articolo 1 della legge del 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le imprese italiane intendono effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata del contratto.