Circolare 1/394/PNRR/2021 “Transizione Digitale ed Ecologica”
1. Quali spese sono finanziabili nell'ambito della categoria di spesa "Transizione Digitale"?
Sono finanziabili spese relative a beni o servizi, inclusi hardware, software, macchinari e impianti, purché risulti una chiara finalità legata alla transizione digitale dell’Impresa Richiedente, mediante l’interconnessione ai sistemi aziendali o attraverso la digitalizzazione dei processi. Sono altresì finanziabili macchinari usati e in leasing. Il legame con la finalità della transizione digitale dovrà risultare dal contratto di fornitura, dalle dichiarazioni rese dai fornitori, dalle fatture e dalla Relazione finale (di cui al par. 5.4 della Circolare) sull’utilizzo del finanziamento e del cofinanziamento, da presentare in sede di rendicontazione.
2. Quali spese sono finanziabili nell’ambito della categoria di spesa “Spese per investimenti in sostenibilità”?
Sono finanziabili spese relative a beni o servizi, inclusi macchinari e impianti, ed eventuali valutazioni di impatto ambientali strumentali/funzionali alla realizzazione dell’investimento stesso. Tali spese sono altresì finanziabili purché risultino – sulla base della documentazione da presentare in sede di rendicontazione, tra cui i contratti di fornitura, le dichiarazioni rese dai fornitori, le fatture e la Relazione finale di cui al par. 5.4 della Circolare – direttamente connesse alla sostenibilità e alla transizione ecologica dell’Impresa Richiedente, in termini, ad esempio, di efficientamento energetico, gestione dei rifiuti, mitigazione dell’impatto climatico.
3. Quali spese sono finanziabili nell’ambito della categoria di spesa “Spese per internazionalizzazione”?
Sono finanziabili:
- spese per l’affitto o l’acquisto di nuove strutture commerciali (una sola struttura per ciascuna tipologia tra negozio, ufficio, showroom o corner), aperte durante il Periodo di Realizzazione (pertanto non già avviate prima della presentazione della richiesta di finanziamento). La conformità delle strutture alle finalità di internazionalizzazione dovrà risultare dal contratto di affitto o di acquisto, contenente la destinazione d’uso. Le spese devono essere sostenute esclusivamente dall’Impresa Richiedente. Sono escluse le spese relative al personale, ai viaggi e alla gestione delle strutture, anche per il tramite di un trader locale;
- spese promozionali, effettuate anche tramite canali digitali, direttamente connesse all’internazionalizzazione dell’Impresa Richiedente ovvero agli interventi finanziabili all’interno della categoria di spesa “Spese per internazionalizzazione”, come risultante da contratti di servizio e dalle fatture da presentare in sede di rendicontazione. Le spese devono riguardare attività promozionali all’estero;
- spese per consulenze legate all’internazionalizzazione, incluso il Temporary Export Manager. Sono altresì finanziabili consulenze di carattere legale o fiscale purché direttamente connesse all’investimento all’estero per il quale può essere richiesto il finanziamento. Il legame con l’internazionalizzazione dovrà risultare chiaro dal contratto di servizio, contenente le finalità della consulenza, programma degli interventi, durata e corrispettivo.
- spese per la partecipazione ad eventi di carattere internazionale in Italia e all’estero. Per evento si intende una fiera, mostra, evento promozionale, missione imprenditoriale localizzata all’estero o, se in Italia, risultante da calendario AEFI quale evento a carattere internazionale. Sono escluse spese relative al personale e ai viaggi.
- spese all’estero per certificazioni internazionali di prodotto e registrazione del marchio.
Non sono finanziabili spese relative ad assistenza tecnica.
Tutte le “Spese per l’internazionalizzazione” sono finanziabili purchè risulti una connessione diretta con l’internazionalizzazione. Tale evidenza dovrà essere fornita in sede di rendicontazione, nell’ambito dei contratti di fornitura, delle dichiarazioni rese dai fornitori, delle fatture e della Relazione finale (di cui al par. 5.4 della Circolare).
4. Quali spese sono finanziabili nell’ambito della categoria di spesa “Spese per valutazioni/certificazioni ambientali”?
Sono finanziabili spese per consulenze finalizzate alle verifiche DNSH (cfr. “Dichiarazione di conformità al DNSH” e relative schede tecniche e schede focus) e per consulenze finalizzate all’ottenimento o al rinnovo di certificazioni ambientali.
5. Cosa si intende per “consulenze digitali” nell’ambito della categoria di spesa “Transizione digitale”?
Sono finanziabili spese per consulenze, incluso il digital manager, legate alla digitalizzazione dell’Impresa Richiedente, in termini di innovazione tecnologica dei processi aziendali, produttivi e organizzativi. La finalità della consulenza legata alla transizione digitale dovrà risultare chiara dal contratto di servizio, contenente le finalità della consulenza, programma degli interventi, durata e corrispettivo, nonché dalle dichiarazioni rese dai fornitori, dalle fatture e dalla Relazione finale (di cui al par. 5.4 della Circolare) sull’utilizzo del finanziamento e del cofinanziamento, da presentare in sede di rendicontazione.
6. Sono finanziabili spese promozionali e/o spese per social media nell’ambito della categoria di spesa “Transizione digitale”?
No, tali spese non sono finanziabili in quanto non strettamente collegate a processi di transizione digitale dell’Impresa richiedente.
7. La formazione su Industria 4.0 può essere realizzata da personale interno all’impresa?
No, le spese finanziabili devono riguardare una formazione erogata da un fornitore terzo con presentazione della relativa fattura in sede di rendicontazione. Le spese relative al personale interno dell’Impresa Richiedente sono sempre escluse.
8. Le agevolazioni concesse dal Fondo 394/81 (risorse PNRR) sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche?
La Delibera Quadro e le Circolari operative PNRR escludono la finanziabilità di spese/costi oggetto di altra agevolazione pubblica (anche agevolazioni pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato, come ad esempio le misure di credito di imposta che abbiano ad oggetto i medesimi costi/spese) e impongono il rispetto dell’obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento” (ossia il divieto di doppia copertura dei medesimi costi/spese), lasciando invece aperta la possibilità, per costi diversi o diverse quote parti del costo di uno stesso bene/progetto che non sono oggetto di sostegno da parte della misura PNRR SIMEST, di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziarie pubbliche, conformemente a quanto evidenziato nella Circolare RGS del MEF del 14 ottobre 2021, n. 21 e dal relativo allegato tecnico, e ulteriormente chiarito nella Circolare RGS del MEF del 31 dicembre 2021, n. 33 – Circolare-del-31-dicembre-2021-n-33.pdf (mef.gov.it), e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. A titolo esemplificativo, come riportato nella citata Circolare MEF, se la misura del PNRR SIMEST finanzia il 40% del valore di un bene/progetto (i.e. le spese ammissibili), la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.
A mero titolo di esempio, se ho acquistato un bene/macchinario del valore di €/mln 1 potrò coprire i € 300k con il finanziamento PNRR SIMEST e i restanti €/mln 700k (ossia la parte del costo non finanziata da SIMEST) con altre agevolazioni pubbliche, cumulando il sostegno da diverse fonti finanziarie nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Non potrò invece duplicare il sostegno finanziario da fonti di finanziamento pubblico sui € 300k finanziati con il finanziamento PNRR SIMEST.
9. Nel caso di macchinari/impianti è necessaria la verifica DNSH? Quali documenti o certificazioni è necessario ottenere?
Sì, è necessario effettuare le verifiche DNSH. A tal fine è in corso di integrazione la Scheda Tecnica n. 3 disponibile nella sezione del sito dedicata al DNSH. Consulta la pagina per rimanere aggiornato.
10. In assenza di una scheda focus relativa ad una spesa sostenuta, è necessario presentare un report ambientale redatto da un consulente. Quali requisiti deve avere il consulente? Quali elementi deve contenere il report?
Sono in corso di redazione delle linee guida sui requisiti del consulente ambientale e del report di analisi DNSH da produrre. Consulta la sezione del sito dedicata al DNSH per rimanere aggiornato.